(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 21 maggio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della liberta' personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.