(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 21 maggio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  considerando  impegno
prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle
che non sono in grado di  difenderli  in  modo  diretto  e  autonomo,
concorre a garantirne  il  rispetto  in  particolare  di  quelli  dei
bambini e degli adolescenti  e  di  coloro  che  sono  privati  della
liberta' personale o a rischio di discriminazione, in  adempimento  a
quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.